Il viaggio in aereo a volte può diventare un’ incresciosa disavventura per i passeggeri. Ritardi, cancellazione di voli, impedimenti all’imbarco per mancanza di posti causano disagi che possono mettere a rischio la stessa destinazione del viaggio.
Le norme poste a tutela dei passeggeri vanno nella direzione di ridurre al minimo i disagi con voli sostitutivi o ristori economici che differiscono in base a determinati criteri come la tratta del volo, lo Stato di partenza ecc.
All’interno della Comunità Europea vige il regolamento (CE) 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Gli importi previsti come ristoro
La compensazione pecuniaria, inteso come rimborso in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, varia in base alla distanza del volo, calcolato secondo il metodo della rotta ortodromica:
- 250 euro per tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri.
- 400 euro per tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e altre tratte tra 1.500 e 3.500 chilometri.
- 600 euro per tratte aeree oltre queste distanze.
La compensazione è ridotta del 50% se ai passeggeri viene offerto un volo alternativo con un orario di arrivo entro specifici limiti rispetto all’orario previsto del volo originale.
A questo si aggiunge il diritto del passeggero di scegliere tra tre opzioni in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo:
a) Rimborso entro sette giorni dell’importo totale del biglietto per le parti di viaggio non effettuate e per le parti già effettuate se il volo è diventato inutile rispetto al piano di viaggio iniziale, insieme a un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
b) Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile.
c) Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di sua preferenza, in base alla disponibilità di posti.
Come presentare reclamo
In presenza dei casi sopra menzionati il passeggero che intende presentare un reclamo deve in prima istanza rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o in caso di viaggi tutto compreso, al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.
Il reclamo può essere presentato dal passeggero entro due anni dalla data del volo o dalla data in cui il volo avrebbe dovuto essere effettuato, corredato dalla documentazione del viaggio: numero di prenotazione, orario di partenza ecc.
Se entro 30 giorni dal reclamo la compagnia non risponde oppure la risposta non è soddisfacente il consumatore può presentare un tentativo di conciliazione attraverso la piattaforma conciliaweb, procedura utilizzata anche per i contenziosi con gli operatori telefonici.
Viene instaurato un arbitrato nel quale si cercherà di raggiungere un accordo con la presenza di un intermediario al quale viene affidato il compito di redigere il verbale che sarà vincolante tra le parti.
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