No al canone Rai per uso Adsl

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Nessuna tassa governativa per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, di tablet e di smartphone secondo quanto deciso dalla Rai in una nota, a seguito delle polemiche suscitate dalla richiesta del pagamento del canone speciale.
L’azienda di stato aveva inviato una lettera a liberi professsionisti, imprese, esercizi commerciali e perfino ad alcuni medici di famiglia, equiparando di fatto gli ambulatori ai bar e ai ristoranti, di ingiunzione al pagamento della tassa governativa per il possesso di più apparecchi e “indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti come ad esempio la visione di filmati, dvd, televideo, filmati e aggiornamento“.

Sempre nella lettera, per dare fondamento giuridico all’imposta, si fà riferimento ad una legge del periodo monarchico, un Regio Decreto del 1939, secondo cui “il detentore di (…) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento ”.
L’interpretazione della norma non tiene conto dei provvedimenti successivi utili a capire meglio la legislazione applicabile. Tra queste la circolare emanata dall’Agenzia delle entrate secondo cui “….la soluzione della problematica…[…]…è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive” e il provvedimento della Corte Costituzionale che ha disposto che “l’obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (…).”.
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Pertanto il canone di abbonamento alla televisione è configurato come un’imposta e non come tassa e trova la propria disciplina nella Costituzione secondo cui “nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge” (di conseguenza è escluso l’applicazione alla materia del Regio Decreto).
L’individuazione degli apparecchi ai quali estendere l’obbligo al pagamento del canone dovrà essere oggetto di un provvedimento del Governo.
Nel frattempo sopperiscono all’assenza del provvedimento normativo le interpretazioni di comodo come nella lettera inviata dall’Azienda di Stato che si è ravveduta nella succesiva circolare negando di aver richiesto il pagamento del canone speciale “per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone ma solo nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage)”.

L’Aduc, l’associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, ha attivato un canale web dedicato al tema dove è possibile chiedere informazioni e scaricare i modelli per chiedere i rimborsi e inoltrare un risarcimento danni alla Rai.
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