Le azioni da intraprendere contro l’attivazione dei servizi non richiesti

 

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I piani tariffari predisposti dagli Operatori telefonici si diversificano per tipologie di servizi forniti, alcuni dei quali essenziali come la fibra ottica, l’adsl su rame tradizionale, la linea solo dati, le telefonate a consumo o un plafond di chiamate comprese nel prezzo, chiamate verso cellulari a consumo o chiamate illimitate, servizi in cps.

Altri servizi possono definirsi accessori per arricchire l’abbonamento base con ulteriori opzioni tra cui ad esempio modem in comodato gratuito, l’attivazione di una sim mobile con volume di traffico, abbonamento a paytv in combinazione al servizio adsl ecc.

Durante la fase di registrazione di un contratto concluso telefonicamente incombe a carico dell’Operatore l’obbligo di descrivere le caratteristiche di cui si compone l’offerta sia per servizi essenziali che opzionali, in modo che l’abbonato sia messo a conoscenza della proposta a cui aderisce.

A volte la complessità dell’offerta induce in errore l’Operatore, casi di malafede a parte, con la conseguenza che il cliente si accorge in un secondo momento di aver sottoscritto un abbonamento diverso da quello previsto.

La parodia nel video è un caso estremo di un marketing aggressivo che può far sorridere.

La registrazione della conversazione telefonica non vale a perfezionare il contratto se l’Operatore non invia all’utente un apposito modulo di conferma contenente la descrizione della proposta sottoscritta.

L’attivazione di servizi non richiesti pertanto può essere fatta valere dall’utente a mezzo di un reclamo in prima istanza allo stesso Operatore e in caso di esito negativo davanti al Co.re.com circa l’esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia Adsl e il riconoscimento di un indennizzo per il disservizio ricevuto.

E’ a carico dell’operatore telefonico fornire la prova positiva della conclusione del contratto.
Questa per i contratti telefonici è data dalla registrazione della conversazione, dal consenso dell’utente e dall’aver adempiuto all’invio del modulo di conferma all’utente.

Se l’Operatore non è in grado di dimostrare la ricezione di una richiesta dell’utente per il servizio attivato è tenuto a provvedere allo storno di tutte le fatture emesse e al
ripristino della posizione amministrativo-contabile precedente oltre che ad un indennizzo per ogni giorno di disservizio, da calcolare dal giorno dell’attivazione non richiesta sino al ripristino della precedente configurazione.

La normativa emanata dall’Agcom ha voluto tenere indenne gli utenti dalle conseguenze economiche e pregiudizievoli delle attivazioni di servizi non richiesti.


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