La pec per la disdetta e il recesso contrattuale

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La posta elettronica certificata costituisce un valido canale di comunicazione con le società e la pubblica amministrazione. L’invio di testi e messaggi in modo istantaneo ne ha decretato una diffusione su larga scala. Il valore legale del mezzo è stato messo in discussione in alcuni rapporti contrattuali ma l’interpretazione degli organi giudiziari ha tolto ogni dubbio in merito.

La PEC come strumento legittimo per la disdetta e il recesso contrattuale

In presenza di clausole contrattuali che richiedono la raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) si è ritenuto la pec non idonea a dare valore legale. Sul punto in questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 12 aprile 2022, n. 11808, nella quale ha affermato che la PEC equivale alla raccomandata A/R nel contesto delle comunicazioni contrattuali. Decisione che conferma quanto disposto dal Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 il quale afferma che la trasmissione del documento informatico tramite PEC equivale, salvo disposizioni contrarie di legge, alla notificazione mediante posta. Tale norma prevale sulle eventuali clausole contrattuali o richiami a normative precedenti, confermando l’equiparazione tra l’invio tramite raccomandata A/R e tramite PEC.

Il principio di equivalenza, come stabilito dalla Corte di Cassazione, è applicabile non solo per la disdetta, ma anche per il recesso contrattuale. Anche se comunemente si usa il termine “disdetta” per indicare la volontà di non rinnovare automaticamente un contratto alla scadenza, e “recesso” per indicare la volontà di interrompere un contratto in essere prima della sua scadenza, dal punto di vista giuridico si tratta di due istituti differenti.

Il recesso unilaterale, regolato dall’art. 1373 del Codice Civile, consente a una parte di terminare unilateralmente il contratto prima che inizi l’esecuzione.

D’altra parte la disdetta impedisce il rinnovo automatico del contratto alla scadenza, come ad esempio nel caso delle polizze assicurative o dei contratti di locazione.

Per entrambi gli istituti, la comunicazione tramite PEC è valida e efficace. Ad esempio, nel caso di contratti di abbonamento pay-TV o contratti telefonici, la disdetta può essere effettuata tramite PEC, purché siano trasmessi i documenti richiesti in formato elettronico, come la lettera con tutti i dati anagrafici e le informazioni contrattuali, oltre a copia di un documento di identità del titolare dell’abbonamento.

In conclusione, la PEC si conferma come strumento legittimo e pienamente equivalente alla raccomandata A/R per comunicare disdetta e recesso contrattuale, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per chi desidera chiudere un contratto e passare a un diverso operatore.

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