Perchè la Corte Europea è contro la sospensione delle RCA

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La decisione della Corte di Giustizia Europea di obbligare l’assicurazione rca sui veicoli tenuti fermi per volontà del proprietario ha avuto un grande risalto sui media nazionali.

Si tratta di una decisione che va contro l’orientamento prevalente seguito dalle compagnie assicurative che consentono su richiesta del proprietario del veicolo e dietro pagamento di un importo, di sospendere la polizza per un periodo non superiore ad 1 anno quando non si utilizza il veicolo.
In questo modo alla riattivazione della polizza si prolunga il termine di scadenza assicurativo sommando il periodo che era stato sospeso al termine originario.

La sospensione della polizza è stata messa in discussione dalla Corte di Giustizia Europea a cui è stata demandata la soluzione di una controversia di risarcimento danni per l’incidente di un veicolo senza assicurazione.
Il veicolo custodito in un area privata veniva guidato senza permesso del proprietario provocando un incidente mortale di tre persone tra cui lo stesso guidatore.
La proprietaria del veicolo contro cui si era rivolto il fondo assicurativo per rivalsa, sosteneva che non vi sussisteva l’obbligo di assicurare il veicolo, pur essendone proprietaria, in quanto lo aveva rimosso dalla strada e non intendeva guidarlo.

Le motivazioni della Corte
La Corte  nel prendere la decisione ha passato in rassegna altri casi analoghi da lei risolti per seguire lo stesso criterio di valutazione.

Sostanzialmente si possono individuare principalmente  tre  passaggi nella motivazione :

  1. definizione di veicoli;
  2. rapporto tra circolazioni di veicoli e assicurazione;
  3. momento iniziale e finale dell’obbligo di assicurazione.

La definizione di veicolo così come desunto anche in altre controversie è quello di essere un  mezzo destinato a circolare.

Tale definizione sta ad indicare che il veicolo è tale a prescindere dall’intento soggettivo e individuale del proprietario e dall’uso che se ne vuole fare. Pertanto se il veicolo non è utilizzato temporaneamente per circolare dal proprietario ciò non  impedisce a quello di essere un «veicolo» .

La nozione di circolazione di veicolo adottato dalla Corte è  ampia tale da comprendere “qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso” . Per «funzione abituale» di un veicolo si intende l’essere usato per circolare.

Per l’esistenza di un obbligo di assicurazione, passaggio 2 della motivazione,  la Corte afferma che è necessario che il veicolo sia destinato a circolare sul suolo e sia effettivamente idoneo a tal fine.

Sono state sollevate delle eccezioni sul secondo passaggio che equiparerebbe la situazione  in cui il veicolo è effettivamente circolante con quella in cui è fermo come per esempio in un concessionario.

La Corte ha però ritenuto di affermare un principio già emerso in precedenti sentenze di tutela delle vittime di incidenti provocati da veicoli non assicurati.

L’imposizione di un ampio dovere di assicurazione obbligatoria contribuisce al conseguimento di tale scopo.

Prosegue la Corte nella motivazione  “il fatto che il veicolo possa, rimanere fermo per (lunghi) periodi e che, di conseguenza, il rischio possa essere minimo è forse una buona ragione per una differenza nei premi, ma non per escludere l’obbligo di assicurazione nel suo complesso. Ciò vale segnatamente in quanto, come è già stato affermato sopra, il fatto che non sussista alcun obbligo di assicurazione in via di principio significa che non vi sarà neppure la rete di sicurezza del risarcimento”.

In merito al momento iniziale e finale delll’obbligo d’assicurazione si fa riferimento all’immatricolazione del veicolo.

Conclusioni

A una prima lettura sommaria la decisione della Corte  poteva sembrare una forzatura a vantaggio delle compagnie assicurative che obbligano i proprietari di auto a mantenere la polizza di responsabilità civile in caso di fermo prolungato del mezzo.

Leggendo approfonditamente le motivazioni non si può che essere d’accordo con la decisione della Corte che ha affermato un principio di tutela dei diritti che sarebbero violati dalla mancata responsabilità dell’assicurazione sui  veicoli non assicurati.

Si rimette alle compagnie assicurative  differenziare le situazioni di ricovero prolungato delle auto dall’uso quotidiano su strada per calcolare  il premio assicurativo adatto al proprietario.


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